Concorsi pubblici. Il giudizio “non idoneo” di una prova scritta non è sufficiente.
Concorsi pubblici. Il giudizio “non idoneo” di una prova scritta non è sufficiente.
Il TAR Lazio, Sez. I quater, con la sentenza 8 agosto 2019, n. 10420 ha accolto il ricorso del
concorrente di un concorso in magistratura che è stato escluso dopo le prove scritte, in quanto
solo una di tali prove scritte è stata giudicata “non idonea”.
Hanno chiarito i giudici romani che resta fermo il principio riconosciuto anche dalla Corte di
Cassazione e dalla Corte Costituzionale, per cui il giudizio sulle prove scritte nei concorsi pubblici
non necessità di una motivazione ampia e dettagliata, ma è sufficiente un semplice giudizio di
idoneità o non idoneità.
Il caso deciso nella sentenza in questione secondo il TAR Lazio si differenzia dagli altri in quanto è
risultato contraddittorio ed incoerente il giudizio “non idoneo”, attribuito dalla Commissione di
concorso ad una prova scritta del candidato, rispetto a quello ampiamente positivo delle altre due
prove.
Si legge, infatti, che “ritiene il Collegio la sussistenza di un evidente contraddittorietà nei giudizi
resi nei confronti delle prove scritte redatte dal ricorrente, essendo state valutate con voti
ampiamente sufficienti le prove di diritto penale e di diritto amministrativo (avendo riportato,
rispettivamente, 13/20 e 14/20) ed essendo stato, invece, ritenuto, insufficiente quella di diritto
civile”.
Il TAR ha, quindi, ordinato alla Commissione di ripetere la valutazione dell’elaborato.