Emergenza COVID-19 e diritto di visita dei genitori separati/divorziati
L’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 nel nostro Paese ha costretto tutta la popolazione a modificare temporaneamente le proprie abitudini di vita, facendo sorgere il dubbio che tali obbligatori e necessari cambiamenti influiscano anche sui diritti del genitore non convivente con il figlio minore, essendo intervenuta la separazione personale e/o il divorzio tra i coniugi.
In particolare, molti genitori separati/divorziati con figli minori, che sono regolati, con riferimento alle frequentazioni di questi ultimi con il genitore non convivente, da un calendario predisposto in sede separativa/divorzile, in questi giorni si sono chiesti come doversi comportare, in questa situazione di emergenza, con riferimento a tali frequentazioni.
Com’è noto, infatti, il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni già previste per diverse province italiane dal D.P.C.M. 8 marzo 2020. Quest’ultimo, all’art. 1 ordina di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o resdenza“.
Ci si è chiesti, di conseguenza, se potessero rientrare tra gli spostamenti autorizzati da tale decreto quelli necessari per il genitore separato/divorziato non convivente con i figli per prelevare e riaccompagnare questi ultimi al fine di esercitare il proprio diritto di visita.
La risposta a tale interrogativo è giunta lo scorso 10 marzo, avendo il Governo chiarito, con una nota sul proprio sito, che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.
È possibile dedurre, dunque, che i decreti ministeriali dell’8 e del 9 marzo 2020 non abbiano sospeso i provvedimenti e gli accordi separativi/divorzili relativi alla alternanza nei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Cosa succede, però, nel caso in cui il genitore non convivente con il figlio risieda/sia domiciliato in un comune diverso da quello in cui è collocato il figlio?
Considerato che, come detto, sia il decreto ministeriale dell’8 che quello del 9 marzo non limitano l’esercizio del diritto di visita dei genitori separati/divorziati e non vi sono state delle specificazioni da parte del Governo relative al caso di domicili differenti, il genitore non convivente potrà recarsi, munito di autocertificazione e provvedimento di separazione e/o divorzio, presso il Comune di residenza o di collocamento dei figli minori per esercitare il proprio diritto di visita, nel rispetto dei tempi di permanenza disposti nel provvedimento o concordati nell’interesse del minore.
Si ritiene, infine, seppur si sia parlato nel presente articolo di separazione/divorzio, che le regole suesposte valgano anche per i genitori dei figli nati fuori dal matrimonio che siano muniti di apposito provvedimento di un giudice in ordine al diritto di visita del genitore non convivente con la prole.
Avvocato Teresa De Crescenzo