Contenzioso bancario: l’usura
CONTENZIOSO BANCARIO: L’USURA
L’ usura è il reato che commette un soggetto, persona fisica o giuridica, che
sfruttando il bisogno di denaro, concede un prestito chiedendone la restituzione a un
tasso d’ interesse superiore al cosiddetto “tasso soglia” consentito dalla legge.
Alla base di un rapporto usurario c’è, dunque, da una parte, la necessità di
denaro e, dall’ altra, un’offerta che può apparire, per chi si trova in difficoltà, come una
facile e rapida soluzione ad un problema finanziario, ma che in realtà rappresenta una
trappola economica in cui si entra fiduciosi di far fronte ai pagamenti pattuiti e si resta
invece irretiti, perché sempre più coinvolti e travolti dalle difficoltà economiche.
Il sovraindebitamento è spesso poi, alla base del facile ed incauto ricorso al
credito usurario, e può riguardare chiunque si trovi in un momento di difficoltà
economica, si tratti di un singolo, di una famiglia o di un imprenditore.
La nozione di usura è unitaria sia a livello penale sia a livello civile, sebbene il
rilievo della stessa sia riconducibile all’ambito penalistico la cui norma cardine è l’art.
644 c.p.
La differenza riguarda esclusivamente le conseguenze che l’accordo illecito
produce. Dal punto di vista penale, infatti, il colpevole è punito con la pena di cui
all’art. 644 c.p., come modificato a seguito della riforma intervenuta con la Legge del 7
marzo 1996, n. 108, che, al comma 1, dispone: “Chiunque, fuori dei casi previsti
dall’ articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi
usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da € 5.000,00 a €
30.000,00 […]”.
Da un punto di vista civilistico, invece, le sanzioni sono varie: si va dalla
trasformazione del mutuo oneroso in mutuo gratuito (la vittima di un mutuo o di un contratto
usurario dovrà restituire solamente – a rate – quanto ricevuto in prestito senza più pagare interessi. La
giurisprudenza peraltro estende la sanzione della gratuità del rapporto anche ad altre fattispecie eccetera), alla rescissione del contratto, fino al risarcimento del danno causato dal comportamento scorretto del colpevole.
L’art. 644 c.p. inoltre distingue due fattispecie di usura: l’usura presunta o
oggettiva, che ricorre quando si eccede la soglia d’usura (il c.d. tasso soglia), e l’usura
concreta o soggettiva che, invece, ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà
della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle
prestazioni – la riforma intervenuta con la Legge del 7 marzo 1996, n. 108 ha
modificato l’art. 644 c.p. eliminando l’elemento dello stato di bisogno o di difficoltà
economico-finanziaria, dalla struttura del reato di usura, che rileva ora unicamente
quale circostanza aggravante -.
In particolare, il terzo comma dell’art. 644 c.p. prevede, nel suo primo periodo,
che “[…] La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari […]”
(c.d. usura presunta o oggettiva), mentre la seconda parte sempre del terzo comma
dell’art. 644 c.p. prevede che “[…] Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a
tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità
del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di
mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà
economica o finanziaria […]” (c.d. usura in concreto o soggettiva”).
La disposizione normativa chiamata a stabilire il tasso-soglia, oltre il quale
l’interesse può dirsi usurario, è l’ art. 2, comma 4, L. n. 108 del 1996, che ne parametra
il valore partendo dal “tasso medio risultante dall’ ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in
cui il credito è compreso […]”.
Il comma 1, del citato art. 2, prevede che “il Ministro del Tesoro, sentiti la
Banca d’ Italia e l’ Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo
globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’ Ufficio italiano
dei cambi e dalla Banca d’ Italia […]. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti
in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre
di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.
Il tasso-soglia stabilito con decreto ministeriale viene, dunque, individuato a
partire dal valore mediamente praticato del cd. TAEG (Tasso Effettivo Annuale
Globale) dell’ operazione contrattuale, nel cui computo occorre considerare
commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo, nonché, spese, ad eccezione di quelle
per tasse ed imposte.
Il TAEG, infatti, “indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in
percentuale annua dell’ importo totale del credito” (art. 121, comma 1, lett. m, T.U.B
attualmente vigente).
Cos’è, dunque, l’usura bancaria?
L’usura bancaria, costituisce, all’interno dell’attuale art. 644 c.p., una forma
aggravata di usura in ragione del collegamento funzionale tra lo svolgimento stabile
dell’attività professionale e l’erogazione di danaro.
Tralasciando l’analisi dell’usura c.d. soggettiva, per ragioni di sinteticità
espositiva, si configura invece un’ipotesi di usura c.d. presunta o oggettiva in ambito
bancario – di cui al richiamato art. 644 c.p. -, quando l’interesse applicato ad un
prodotto (sia esso mutuo, un finanziamento, un’apertura di credito in conto corrente, o
qualsiasi altro prodotto che presuppone un erogazione di danaro) supera il tasso
soglia pubblicato trimestralmente dalla Banca d’Italia. Oltre tale limite, infatti, si
configura il c.d. tasso usurario.
Ed è proprio nell’ambito dell’usura bancaria (a differenza di quella criminale)
che si pongono spinose questioni inerenti la verifica del superamento del tasso legale.
Infatti, la determinazione del tasso, lungi dal rappresentare un’operazionemeramente tecnica e automatica, poiché, affida, ai soggetti deputati alla
determinazione del tasso, ampi margini di discrezionalità tecnica, che si manifestano a
monte nella fase della rilevazione dei tassi medi. Recentemente, si è posta la
questione se debbano essere inclusi o meno nel computo del TEG (e nelle rilevazioni
del TEGM – tasso effettivo globale medio) anche interessi moratori, oneri eventuali,
penali e costi di estinzione anticipata del credito che attengono alla dimensione
patologica del rapporto contrattuale, a prescindere dal fatto che si siano verificate le
condizioni cui il pagamento di tali interessi o oneri eventuali è subordinato.
Al quesito la giurisprudenza civile ha fornito una risposta positiva.
In proposito, si impongono due precisazioni alla luce dell’ art. 1, comma 1, D.L.
n. 394 del 2000, conv. con modif. dalla L. n. 24 del 2001, che così recita:”Ai fini
dell’ applicazione dell’ articolo 644 del codice penale e dell’ articolo 1815, secondo
comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite
stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a
qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
La prima precisazione – di ordine temporale – induce a dover verificare il
rispetto del tasso-soglia al costo del credito così come pattuito in sede di stipula del
contratto, dovendosi invece escludere la c.d. usura sopravvenuta, alla luce dei recenti
orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cass. ordinanza n. 2311/2018).
La seconda – di ordine contenutistico – impone di considerare, ai fini del calcolo
del costo complessivo del credito, qualsivoglia voce di spesa comunque denominata
nonché qualsivoglia tipologia di interesse, escluse imposte e tasse.
In particolare, quanto alle “spese”, deve computarsi anche il compenso stabilito
per l’ estinzione anticipata del mutuo, a prescindere dalla modalità, anche percentuale,
di calcolo (è doveroso precisare, per completezza espositiva, che alcuni Tribunali Italiani, tra cui il
Tribunale di Taranto, esclude che possa includersi nel calcolo del tasso soglia la penale di estinzione
anticipata) oltre a tutti i costi connessi con l’erogazione del credito, tra cui a titolomeramente esemplificativo, polizze assicurative, spese di istruttoria pratica e di
incasso rate.
Quanto agli interessi, invece, devono computarsi non solo quelli di natura
corrispettiva, ma anche quelli convenuti a titolo moratorio.
In tal senso si è invero stratificata nel tempo la più autorevole giurisprudenza:
da Corte Cost., sent. 25 febbraio 2002, n. 29 (“il riferimento, contenuto nell’ art. 1, comma 1, del
D.L. n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’ assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”); nonché a Cass. Civ., 09 gennaio 2013, n. 350 (“Ai fini dell’ applicazione dell’ art. 1815 c.c. e dell’ art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi
che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a
qualunque titolo, e quindi anche a titolo d’ interessi moratori”).
Non si riscontrano allo stato arresti difformi della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 350,
602, 603 del 2013, Cass. 5286/2000; Cass. 14899/2000; v. anche Cort. Cast., n.29/2002, secondo cui è
plausibile l’assunto che gli interessi di mora siano assoggettati alla normativa antiusura) ed anzi sulle
questioni che precedono si sono conformemente pronunciati anche una parte dei
giudici di merito (cfr. Corte di Appello di Bari, sent. n. 990 del 04.06.2018, Tribunale di Bari ord.
3/6/2016, nella causa R.G. n. 994/2016, ord. 12.05.2017 e sentenza dell’8.11.2016 nella causa r.g. n.
13386/2012, sempre Tribunale di Bari, 17.03.2018, r.g.e. n. 163.2017, Trib. di Torino, sez. I, 14.05.2015 e
10.06.2014; Trib. Torino sez. VI, 27.04.2016 e Trib. di Belluno 248 del 25.05.2018).
Ciò stabilito sul piano generale e teorico, occorre, pertanto, nei singoli casi,
verificare se al prodotto bancario in analisi siano stati applicati interessi superiori al
c.d. tasso soglia, includendo e considerando nella suddetta verifica, oltre agli interessi,
tutti i costi a carico del Cliente (correntista, mutuatario o beneficiario del
finanziamento), tra cui commissioni, coperture assicurative e ogni tipo di
remunerazione e spese collegati all’erogazione del credito escluse quelle per imposte
e tasse.
N.B. Si precisa che il contenuto del presente articolo potrebbe non essere
aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di
consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito
a concrete fattispecie.
Avv. Guglielmo Squitieri
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