Banca popolare di bari. Risparmi persi? Investimenti Sbagliati?
HAI ACQUISTATO AZIONI BANCARIE O OBBLIGAZIONI? HAI INVESTITO I TUOI
RISPARMI E TEMI DI PERDERLI?
ECCO CIÒ CHE DEVI SAPERE.
“Ho acquistato azioni bancarie e non riesco a vederle, il loro valore diminuisce vertiginosamente”
E’ la frase che caratterizza l’inizio degli incontri professionali con i miei assistiti e che spesso è accompagnata da un senso di impotenza, delusione e paura sia per lo scenario negativo immaginato (perdita dei risparmi accumulati in anni di sacrifici economici) sia per la paura di essere giudicati da familiari ed amici per aver creduto in un sistema bancario incapace di infondere fiducia nei risparmiatori e spesso sulle prime pagine dei quotidiani internazionali, nazionali e locali per default, commissariamenti, truffe a danno dei clienti, eccetera.
Sono note, infatti, le vicende economiche che hanno visto protagonisti, in negativo, vari Istituti di credito italiani ed esteri; tra i tanti, Veneto Banca, Lehman Brothers, Banca Etruria, Monte dei Paschi di Siena, solo per citarne alcune e da ultimo il caso Banca Popolare di Bari che sta destando, a ragion veduta, serie preoccupazione.
Ma cosa succede agli azioni, agli obbligazionisti e ai correntisti in caso di default dell’Istituto bancario?
Sebbene sia un’ipotesi remota, la possibilità che una banca vada in liquidazione coatta amministrativa (impropriamente è utilizzato il termine fallimento) è un’ipotesi assolutamente concreta; vero è che in passato si è verificata. In questo caso si aprirebbero scenari diversi in base alle tipologie di strumenti finanziari posseduti e del rapporto con la banca in difficoltà.
C’è, infatti, una netta differenza di trattamento e di tutele, tra azionisti, correntisti ed obbligazionisti o tra proprietari/possessori di altri strumenti finanziari.
Sono, infatti, relativamente al sicuro le somme depositate sul conto corrente, quelle messe nei conti di deposito, le somme indicate nei certificati di deposito nominativi, o riportate nei libretti di risparmio nominativi e sugli assegni circolari.
A tutelare il risparmio dei sottoscrittori, infatti, c’è il fondo interbancario di tutela dei depositi che garantisce, per i suddetti prodotti, il rimborso del credito verso la banca in difficoltà fino a 100.000 euro per depositante e per istituto.
Per operare in Italia, infatti, le banche devono aderire al Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), cioè lo strumento che garantisce – in caso di liquidazione coatta amministrativa o di procedura di risoluzione di un istituto di credito – ogni depositante fino a un massimo di 100.000 euro. Attenzione, però: la garanzia non copre tutto. Sono coperti, come detto, i risparmi depositati sul conto corrente, quelli depositati nei conti di deposito, i certificati di deposito nominativi, i libretti di risparmio nominativi e gli assegni circolari. Non sono, invece, oggetto di garanzia, i depositi al portatore e gli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, prodotti derivati, pronti contro termine) emessi dalla banca. La garanzia del Fitd, poi, copre sia le persone fisiche sia quelle giuridiche (aziende) tranne banche, fondi, assicurazioni, enti pubblici e quei soggetti non compresi dalla normativa antiriciclaggio.
L’importo di 100.000 euro è riferito al totale dei rapporti ammessi a garanzia intrattenuti in banca dal singolo soggetto (in pratica per ogni codice fiscale). In caso di cointestazione del conto si applica il principio di proporzionalità e partecipa al totale la sola quota parte di pertinenza. Dunque, facendo un esempio: se Tizio ha presso la stessa banca un conto cointestato con Caio per € 100.000 (€ 50.000 ciascuno) e un conto personale di € 80.000, sarà esposto per €130.000 (€ 50.000+ € 80.000), di cui € 30.000 non saranno garantiti. Caio, invece, avrà € 50.000 totalmente garantiti. Se la stessa persona dispone di più conti presso altrettante banche, la garanzia si moltiplica: € 100.000 per ogni Istituto.
Sebbene il fondo non abbia risorse sufficienti a garantire il salvataggio di grosse banche – le risorse sono sufficienti per l’eventuale “crisi” di banche di piccole e medie dimensioni -, rappresenta comunque una garanzia per il risparmiatore (le risorse del fondo vengono garantite dagli istituti di credito aderenti con un piccolo accorgimento: più le banche sono rischiose, maggiore deve essere il loro contributo).
Il depositante, dunque, non corre particolari pericoli, neppure nel caso di default della propria banca sia essa piccola, media o grande. In quest’ultima ipotesi, infatti – crisi di grandi Istituti bancari – il salvataggio verosimilmente non vedrebbe coinvolto il fondo, ma seguirebbe altre strade (ad esempio la fusione della banca “malata” con una sana come già accaduto in passato in più occasioni).
* * * * *
Obbligazioni e azioni della banca
Gli obbligazionisti e gli azionisti della banca in default subirebbero una perdita consistente, stimata nel 100% del proprio capitale. Teoricamente gli obbligazionisti dovrebbero essere rimborsati prima degli azionisti che – in quanto soci – saranno gli ultimi a ottenere soddisfazione. Tuttavia il default presuppone che i debiti superino di gran lunga gli attivi, con il risultato che entrambi (azionisti ed obbligazionisti) perderanno i loro soldi.
E’ opportuno ricordare però che in passato quando il default ha coinvolto “grandi” Istituti bancari non sono mancati interventi di Stato (anche se non soddisfacenti). Basti pensare che lo scorso 11 giugno 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha disciplinato le modalità di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), istituito con Legge n. 145/2018, e che ha consentito ai risparmiatori in possesso di azioni e/o obbligazioni subordinate emesse da Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana di ottenere un indennizzo pari al 30% del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo di € 100.000, per ciascun avente diritto, e nella misura del 95% del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate, entro il limite massimo di € 100.000,00, per ciascun avente diritto.
* * * * *
Cosa fare per difendere i propri risparmi
Una parola che ripeto spesso durante gli incontri professionali è “informazione”.
Ebbene sì, la corretta gestione del risparmio e l’utilizzo dei prodotti bancari non può prescindere dalla corretta conoscenza di tali prodotti. Essere informati, ossia conoscere i prodotti, riduce drasticamente il rischio di ingenti perdite e consente al risparmiatore di comprendere appieno i propri diritti, scongiurando truffe e circostanze negative non adeguatamente ponderate.
Concetti quali diversificazione del portafoglio, profilatura del cliente, conflitto di interessi, adeguatezza delle operazioni, diligenza, correttezza e trasparenza, costi dell’investimento, e lo stesso concetto di interesse (che da un punto di vista finanziario può tradursi con il concetto di premio per il rischio: più alto è il rischio di perdere il capitale investito più alto è l’interesse a parità prodotto) dovrebbero esser ben padroneggiati da qualsiasi risparmiatore/investitore che, al contrario, dovrebbe debellare il concetto di fiducia incondizionata nel sistema bancario (e nell’operatore/direttore di banca) ed avulsa da qualsivoglia conoscenza degli strumenti finanziari e dei prodotti bancari.
Non saper distinguere, in cucina, la carne dal pesce, la pasta dal riso, i legumi dalla frutta secca, equivale, nel mondo finanziario, a non saper distinguere il conto corrente dal certificato di deposito, l’azione dall’obbligazione, eccetera. Un cuoco non comprerebbe mai un filetto di angus senza conoscerne i tempi di cottura, gli abbinamenti o, peggio ancora, se volesse servire una cena a base di pesce. Del pari un risparmiatore consapevole non investirebbe mai in azioni se avesse necessità di pronta liquidità o di garanzia assoluta di rimborso del capitale investito.
Ecco quindi che essere informati e conoscere i prodotti diventa l’unica reale garanzia di risparmio sicuro.
* * * * *
Il caso Banca Popolare di Bari
Sono quasi 70.000 gli azionisti della Banca Popolare di Bari che hanno scoperto di avere di fatto perso tutti i soldi investiti. Le loro storie sono simili. Accusano la banca di aver approfittato della loro inesperienza per firmare investimenti rischiosi, ricevendo in cambio rassicurazione sulla possibilità di tornare a disporre dei soldi in qualunque momento.
Ma così, alla fine, non è stato. Molti sono scesi in piazza per chiedere giustizia nei confronti un sistema fondato sulla buona fede dei risparmiatori e sulle “amicizie personali”.
Decenni di governo dei padri padroni su consigli di amministrazione e sindaci “distratti”.
Assemblee dei soci calmierate grazie a prezzi delle azioni, non quotate e illiquide, stabiliti a tavolino e per niente trasparenti.
Compravendite dei titoli opache e pilotate in modo da privilegiare alcuni soci ai danni di altri.
Gestioni opportunistiche del profilo di rischio dei clienti chiamati a investire negli aumenti di capitale, in modo da poterli imbottire di azioni e obbligazioni “della casa”.
Erogazione di credito facile agli “amici degli amici” che potevano vantare parentele con politici nazionali e locali.
È quanto emerso (solo uno stralcio) dalle carte dell’ispezione Consob alla Banca Popolare di Bari.
Ma cosa succede adesso a correntisti, obbligazionisti e azionisti della banca? Per ora l’istituto continua la sua operatività consueta, quindi nessuna conseguenza pratica è in vista per i correntisti e i clienti della banca. Il commissariamento da parte della Vigilanza è di fatto una misura temporanea per assumere il controllo della banca, in vista di una rapida messa in sicurezza dell’istituto tramite una ricapitalizzazione da parte di altri soggetti.
Gli azionisti e gli obbligazionisti, infatti, sono l’anello debole di questa vicenda.
Le azioni della banca sono state congelate sul mercato Hi-Mtf e non sono scambiabili. È ipotizzabile che in prospettiva ci siano provvedimenti che attenuino le perdite dei soci, sullo scorta di quanto avvenuto per i soci delle banche venete. E’ notizia recente che il 30.12.p.v. si riunirà il consiglio del Fondo interbancario per la tutela dei depositi con il compito di quantificare l’importo che dovrà versare per rimettere in sesto la banca.
Siamo, dunque, in una fase delicata della vicenda; ogni azione del correntista/risparmiatore dovrà essere adeguatamente ponderata e soprattutto valutata soggettivamente, escludendo fenomeni di massa che poco hanno a che fare con la natura soggettiva del risparmio e delle sue regole.
Per eventuali chiarimenti o per fissare un incontro diretto a valutare possibili strade per recuperare i risparmi ingiustamente persi potrete utilizzare i numeri reperibili sul sito.
N.B. Si precisa che il contenuto del presente articolo potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.
Avv. Guglielmo Squitieri
Latest Posts
Avvocato Mariano Alterio “Individuazione e regime giuridico dei Beni Culturali”
Avv. Alterio "Individuazione e regime giuridico dei Beni Culturali" E' uscita la terza edizione del volume "Diritto dei Beni Culturali e del Paesaggio" -...
Emergenza COVID-19 e diritto di visita dei genitori separati/divorziati
Emergenza COVID-19 e diritto di visita dei genitori separati/divorziati L’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 nel nostro Paese ha...