Misura “Rottamazione Ter” cartelle esattoriali
Misura “Rottamazione Ter” cartelle esattoriali
Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, prevede la Definizione agevolata delle cartelle 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”.
Cosa si può rottamare
Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Chi può rottamare
La misura interessa i contribuenti persone fisiche e persone giuridiche.
Chi ha già aderito alla “rottamazione-bis” e ha regolarizzato la sua situazione pagando l’importo delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre scorso, non dovrà presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione in quanto sarà automaticamente ammesso per legge ai benefici della “rottamazione-ter”.
Chi ha già aderito alla “rottamazione-bis” ma non ha versato entro il 7 dicembre 2018 le somme dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 può accedere ai benefici previsti dalla Definizione agevolata 2018 (“rottamazione-ter”). presentando la Dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.
Quando si può rottamare
Chi intende aderire alla “rottamazione-bis” può farlo entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzioneoppure rateizzando fino a 18 rate
Come si può rottamare
- On-line presentando la domanda di adesione in modo semplice e veloce compilando, entro il 30 aprile 2019, l’apposito form online del servizio “Fai D.A. te” sul portale Agenzia Entrate Riscossione;
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di riconoscimento. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.
Lo studio rimane a disposizione per l’assistenza e consulenza in ogni fase della procedura.
Misura Saldo e Stralcio cartelle esattoriali
Misura Saldo e Stralcio cartelle esattoriali
La Legge n. 145/2018 prevede il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Cosa si può stralciare
Carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Chi può stralciare
La misura interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica
Coloro che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:
- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 .
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.
Quando si può stralciare
Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
Come si può stralciare
- On-line presentando la domanda di adesione in modo semplice e veloce compilando, entro il 30 aprile 2019, l’apposito form online del servizio “Fai D.A. te” sul portale Agenzia Entrate Riscossione;
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia della documentazione di riconoscimento. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.
Lo studio rimane a disposizione per l’assistenza e consulenza in ogni fase della procedura.