“Cosa accade se l’assegno di mantenimento/divorzile che spetta ai miei figli e a me non viene corrisposto regolarmente o, addirittura, non viene corrisposto affatto?”.Trattasi di un interrogativo ripetutamente posto all’attenzione dell’avvocato, in quanto i casi di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento/divorzile disposto in sede di separazione/divorzio, sia nei confronti del coniuge che dei figli, sono piuttosto frequenti.
In merito, è necessario subito far presente che, in tale situazione, i beneficiari di detta prestazione si devono mobilitare per recuperare le relative somme di loro spettanza.
A tal fine, il nostro ordinamento prospetta una serie di rimedi, approntati sia in sede civile che penale, volti a garantire agli aventi diritto la disponibilità quanto più possibile tempestiva delle somme disposte a loro favore in sede separativa/divorzile.
Partiamo dalle conseguenze dell’inadempimento dell’obbligazione di cui trattasi in sede civile.
Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, infatti, costituisce, in primis, un illecito civile, a fronte del quale è possibile procedere con:
– Ordine di pagamento diretto (art 156, comma 6): è ammissibile un’istanza al giudice affinché questi ordini a terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato, ad esempio il datore di lavoro o l’Inps, che una parte di tali somme venga distratta agli aventi diritto.
– Sequestro (art 156,comma 8): A fronte dell’inadempienza, altro rimedio a favore dei beneficiari dell’assegno in parola è il sequestro di parte dei beni dell’obbligato, previsto tanto dall’art. 156 c.c. quanto dall’art. 8, ultimo comma, della legge sul divorzio (n. 898/1970). Trattasi di un provvedimento di natura non cautelare che, a differenza del sequestro conservativo, presuppone l’esistenza di un credito già dichiarato, anche in via provvisoria, e per il quale non è richiesto il periculum in mora;
– Diffida, precetto e pignoramento: posto che le condanne al pagamento di importi relativi agli obblighi di mantenimento, ancorché stabilite in via provvisoria, sono caratterizzate dall’immediata esecutorietà, gli aventi diritto possono agire per la riscossione delle somme spettanti.
Dopo essersi rivolti al proprio legale di fiducia, quest’ultimo, per prima cosa, procede con una diffida per il mancato pagamento dell’assegno mantenimento, ossia invia una lettera di “avvertimento” nei confronti del coniuge inadempiente, invitandolo a pagare entro un determinato termine.
Decorso inutilmente il lasso temporale indicato nella missiva concesso al debitore, si può procedere con la notifica di un atto di precetto nei confronti di quest’ultimo, cui segue, qualora resti fermo l’inadempimento, il pignoramento (mobiliare o immobiliare) dei beni dell’obbligato per le somme maturate o il pignoramento nei confronti di terzi creditori dell’obbligato (pignoramento presso terzi).
Sono queste le conseguenze di matrice civilistica in cui incorre il coniuge che si sottragga al pagamento dell’assegno disposto a suo carico da un provvedimento del giudice o all’interno di un accordo di separazione/divorzio raggiunto dalle parti.
Passando, poi, al profilo penalistico, l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento costituisce, altresì, reato penale, ex art. 570 c.p., così come modificato dal D. Lgs. n. 154/2013.
Tale disposizione sanziona con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da € 103,00 ad € 1.032,00, chiunque si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale o la qualità di coniuge, stabilendo l’applicabilità congiunta di dette pene a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge che non sia legalmente separato per sua colpa.
Si tratta, comunque, di un reato che si configura non già in presenza di una qualsiasi omissione di pagamento dell’assegno di mantenimento/divorzile stabilito dal giudice, bensì nel momento in cui tale omissione privi il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza, così da determinare una situazione seriamente pregiudizievole per gli aventi diritto in ordine alle primarie esigenze della vita di questi ultimi.
Per concludere, la corresponsione dell’assegno di mantenimento/divorzile è un obbligo che, al momento della separazione e/o del divorzio, deriva direttamente dalla legge, con la conseguenza che il suo inadempimento è tutelato con gli strumenti specifici elencati, che sono volti a garantire al creditore la soddisfazione del suo diritto quando quest’ultimo non venga spontaneamente attuato.
Avvocato Teresa De Crescenzo