Abuso edilizio. L’ordine di demolizione ricade sia sul proprietario dell’opera che sul responsabile dell’abuso.
Abuso edilizio. L’ordine di demolizione ricade sia sul proprietario dell’opera che sul
responsabile dell’abuso.
La VI Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6983 dell’11.12.2018 ha affermato che
l’abuso edilizio sussiste ogni qualvolta sia stato realizzato una opera in difformità alle norme
urbanistiche, indipendentemente da chi sia il responsabile dell’abuso e si trasmette anche ai
successivi proprietari.
I Giudici di Palazzo Spada hanno, infatti, sancito che “Il presupposto per l’adozione di
un’ordinanza di ripristino non è l’ accertamento di responsabilità nella commissione dell’ illecito,
bensì l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione
urbanistico-edilizia: sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l’ordine ripristinatorio
– ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario –che il responsabile dell’abuso sono
destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi e quindi legittimati attivi all’impugnazione
della sanzione. D’altra parte, l’acquirente dell’immobile abusivo o del sedime su cui è stato
realizzato succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene ceduto facenti capo al
precedente proprietario, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego
di sanatoria, sia dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartita, pur essendo l’abuso
commesso prima del passaggio di proprietà”
Avv. Mariano Alterio
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