Risarcimento per l’occupazione del cortile condominiale abusiva
Risarcimento per l’occupazione del cortile condominiale abusiva
L’ordinanza del 23 Novembre 2018 n 30472 della II sezione civile, statuisce in caso di occupazione
sine titulo di un bene condominiale, che il danneggiato desideroso di ottenere un risarcimento del
danno è onerato della prova del danno subito a causa della occupazione senza titolo .
Dovrà pertanto essere il proprietario a provare il mancato guadagno subito a causa della
impossibilità di utilizzare il bene.
L’occupazione senza titolo può derivare da un illecito civile o da un inadempimento contrattuale.
La giurisprudenza maggioritaria afferma che in caso di occupazione illegittima il danno a carico del
proprietario usurpato risieda nella perdita della disponibilità del bene.
Come potrà il giudice valutare tale danno?
Il giudice dovrà procedere mediante presunzioni semplici ovvero alla perdita temporanea delle
utilità normalmente conseguibili nell’esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità che il
proprietario subisce .
Altre pronunce, è bene sottolinearlo ritengono invece che nella fattispecie di occupazione abusiva di
immobile, il danno non sia presunto né coincidente con l’evento ma al contrario sia un “danno
conseguenza” ai sensi dell’art. 1223 e 2056 c.c. il danneggiato dovrà dimostrare l’effettiva lesione.
Il danno va inteso come lucro cessante ossia mancato guadagno dipeso per esempio dalla
impossibilità di non aver potuto concedere il bene in locazione, di averlo potuto utilizzare
personalmente o dalla impossibilità di non averlo potuto vendere.
In buona sostanza, ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’abusiva occupazione
dell’immobile va provata, ossia occorre dimostrare di aver subito «un’effettiva lesione del proprio
patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene,
ovvero per aver perso l’ occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre
situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo
avvalersi anche della prova presuntiva» (Cass. 15111/2013).
. Naturalmente, chiedere l’allegazione del danno non significa che non sia ammesso il ricorso alle
presunzioni nella sua liquidazione.
Una recente pronuncia ha precisato che considerare il danno come in re ipsa crea una presunzione
che non solo esonera il danneggiato dall’ onere probatorio, ma impone al preteso danneggiante di
fornire una prova .
Avv. Maurizio Lopez
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